Dal 1 gennaio 2017 il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità civile e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostruzione della prestazione già esistente. Questa è l’importante novità comunicata dall’INPS con la recente Circolare n. 74 del 21 aprile 2017 che, di fatto, recepisce il nuovo orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni.
E’ utile ricordare che fino al 2016, l’INPS considerava il reddito derivante dalla casa di abitazione computabile ai fine della determinazione delle suddette prestazioni d’invalidità in quanto assoggettabile ai fini IRPEF, salvo i casi di deducibilità al 100%.
L’uscita di una serie di sentenze della Corte di Cassazione, Sezione lavoro (si citano le numero 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014 e 14026/2016) hanno determinato una nuova e univoca interpretazione giurisprudenziale in materia e più precisamente: che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento della prestazione economica d’invalidità. A seguito di tale univoco orientamento, l’INPS ha fornito le nuove istruzioni operative che si allineano, appunto, a quanto stabilito dalla giurisprudenza.
Ne consegue che con decorrenza 1 gennaio 2017, il predetto reddito non è più computabile ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in sede di prima liquidazione che di ricostruzione della prestazione già in corso. L’INPS ha anche chiarito che gli arretrati saranno riconosciuti a partire sempre dal 1 gennaio del corrente anno.